Ultima modifica il Domenica, 09 Settembre 2012 22:45
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Collegio Docenti

È, assieme al  Consiglio d'Istituto, uno dei due più importanti organi collegiali della  scuola, responsabile, dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle  particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni  del consiglio di istituto. Se, infatti, il consiglio di istituto ha competenza  in materia economica (approvazione del bilancio preventivo e del conto  consuntivo) e sui criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per  l'organizzazione generale del servizio scolastico, il collegio dei docenti ha  l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e  all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle  attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e  didattica. Alle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 7 del T.U. n. 297/1994  si sono aggiunte molte altre prerogative, distintamente indicate nell'elenco  che segue. Al collegio dei docenti competono:

La c.m. n. 205/2000 ha precisato che al collegio docenti non spettano più  competenze "gestionali" in senso stretto, ma solo quelle  riferibili a compiti connessi all'attività educativo-didattica.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo  o nell'istituto, ed è presieduto dal capo di istituto; uno dei collaboratori  del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi partecipano  anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché  i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle  classi in cui operano. Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie  superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate,  viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le  scuole presenti nella nuova istituzione.
Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga  necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque,  una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la validità delle adunanze è  necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono  adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del  presidente).
L'attribuzione dell'autonomia accresce i compiti e l'importanza di questo  organo collegiale, di cui, per altro, è previsto un adeguato riordinamento da  disegni di legge di riforma in attesa dell'esame del Parlamento.