Collegio Docenti
È, assieme al Consiglio d'Istituto, uno dei due più importanti organi collegiali della scuola, responsabile, dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di istituto. Se, infatti, il consiglio di istituto ha competenza in materia economica (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo) e sui criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio scolastico, il collegio dei docenti ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica. Alle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 7 del T.U. n. 297/1994 si sono aggiunte molte altre prerogative, distintamente indicate nell'elenco che segue. Al collegio dei docenti competono:
La c.m. n. 205/2000 ha precisato che al collegio docenti non spettano più competenze "gestionali" in senso stretto, ma solo quelle riferibili a compiti connessi all'attività educativo-didattica.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal capo di istituto; uno dei collaboratori del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.
Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
L'attribuzione dell'autonomia accresce i compiti e l'importanza di questo organo collegiale, di cui, per altro, è previsto un adeguato riordinamento da disegni di legge di riforma in attesa dell'esame del Parlamento.