Errore
  • Errore nel caricamento dei dati del feed

Assemblee

Circolare Ministeriale 27   dicembre 1979, n. 312

Prot. n. 3856

Oggetto: Assemblee   studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica

Introduzione

Continuano a pervenire,   da parte dei Provveditorati agli studi e da singole scuole, quesiti relativi   alle modalità di attuazione del diritto di assemblea riconosciuto agli studenti   della scuola secondaria superiore ed artistica dal D.P.R. 31 maggio 1974, n.   416.

La materia, come è noto,   potrà formare oggetto di approfondito esame nel corso della conferenza nazionale   dalla quale scaturiranno le eventuali modificazioni all'attuale ordinamento   legislativo degli organi collegiali. Per intanto, non vi è motivo perché le   vigenti norme non siano pienamente osservate.

Allo scopo, quindi, di   dare risposta, con un unico atto, ai vari quesiti e di realizzare la necessaria   unità di indirizzo nella materia in perfetta armonia e coerenza con l'attuale   legislazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.

I.-   Diritto di assemblea

E' regolato dall'art. 42   del D.P.R. n. 416/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi   in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del   preside o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato   all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso   decreto.

II.-   Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto

L'assemblea studentesca   di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia   all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 del D.P.R. n.   416/1974).

Tale approfondimento,   però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in funzione della   formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre   finalità.

Altro limite all'oggetto   del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento   penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire   configurazione di reato.

III.-   Convocazione - ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto - preavviso   alle famiglie

L'assemblea di istituto è   convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco - espressione,   quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43)   - o del 10% degli studenti (art. 44): il preside è tenuto a verificare che la   richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla   Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del   comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si   chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta   deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in   cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta   sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli   studenti.

La raccolta di firma per   la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei   singoli studenti.

L'ordine del giorno e la   data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al   preside.

La preventiva   comunicazione al preside della data dell'assemblea risponde all'esigenza di   coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento   che spetta al preside (art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in   presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui   dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di   altri organismi) sarà concordata una diversa data dell'assemblea   studentesca.

La convocazione   dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data   della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia   degli studenti.

Il preside, dopo aver   provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche   circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede   ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del   giorno, la dicitura "visto il preside" seguita dalla propria firma autografa e   dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento.   Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della   legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno,   è affisso, a cura del preside stesso, all'albo della scuola.

Il Preside preavviserà le   famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà   l'assemblea.

IV.-   Numero delle assemblee di istituto

L'art. 43 del D.P.R. n.   416/1974 è sufficientemente chiaro in materia e non può pertanto essere   interpretato diversamente da ciò che stabilisce.

L'assemblea di istituto   nei locali scolastici può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione   - una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Ne consegue:

a) che non può essere   tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con la   implicita impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata -   ciascuna - inferiore alle ore di lezione della giornata: non è cioè, consentito   di frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle   complessive ore di una giornata di lezione;

b) non è consentito   utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate   ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

E' inoltre consentita   un'altra assemblea mensile di istituto, nei locali scolastici, ma fuori   dell'orario delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla   disponibilità dei locali.

La durata dell'assemblea   va concordata con il preside in rapporto alle ore di disponibilità dei   locali.

Non può essere tenuta   alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni   precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla   annuale circolare sul calendario scolastico.

V.-   Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto

L'art. 43 del D.P.R. n.   416/1974 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle   lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali,   artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per   l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione   culturale e civile degli studenti.

I nominativi degli   esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine   del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:

a) che devono essere   considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, cioè,   a norma dell'art. 44, il comitato studentesco o almeno il 10% degli   studenti;

b) che detta   partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.

La partecipazione degli   esperti deve essere autorizzata dal consiglio di istituto: sarà cura del preside   richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il consiglio di   istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata,   essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni   del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di   4 assemblee all'anno (art. 43, comma 5).

VI.-   Svolgimento dell'assemblea di istituto

1) Regolamento   dell'assemblea

L'art. 44 stabilisce che   l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento:   la formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria da parte   dell'assemblea, l'approvazione del proprio regolamento: per esigenze funzionali,   appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima assemblea   dell'anno. Il regolamento può successivamente essere modificato; o confermato, o   sostituito con altro regolamento.

Il regolamento deve   essere inviato in visione al consiglio di istituto: tale formalità - che   costituisce adempimento obbligatorio - non implica però che l'efficacia del   regolamento sia subordinata ad approvazione e convalida del regolamento stesso   da parte del consiglio di istituto. Il consiglio, tuttavia, ha ovviamente   facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di   integrazione.

L'ordinato svolgimento   dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o   dal presidente eletto dall'assemblea stessa: sul piano pratico, in caso di   esistenza del comitato, spetta comunque all'assemblea decidere se i lavori   dell'assemblea stessa debbono essere regolati dal comitato o da un presidente   eletto.

Infine, è da notare che è   lasciato alla libera scelta dell'assemblea decidere se il presidente di   quest'ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un   periodo più prolungato.

2) Presenza all'assemblea   di istituto del preside e degli insegnanti.

L'art. 43 - ultimo comma   - del D.P.R. 416 stabilisce che all'assemblea di istituto (o di classe) possono   assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo   desiderino.

Si ritiene opportuno   precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione   del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli   insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal   regolamento dell'assemblea studentesca.

VII.-   Responsabilità e poteri di intervento del preside

Il preside ha potere di   intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità   di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R.   416).

Qualora l'assemblea non   abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l'intervento del preside è   da ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la convocazione   dell'assemblea sia durante lo svolgimento della stessa, nell'eventualità in cui   non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti (es.: raccolta   di firma che non abbia rispettato la libertà di decisione dei singoli   studenti).

L'intervento del preside   nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata   impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che all'eventualità   di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (che   dovrebbe essere assicurato dal regolamento dell'assemblea e che, pertanto, va   garantito anche in mancanza di tale regolamento). L'intervento del preside   durante lo svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto   quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea   (presidente, o comitato studentesco) non siano manifestatamente in grado di   provvedere in proposito.

In merito al potere di   intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente,   non sussistendo obbligo per il preside di essere presente all'assemblea che il   preside stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a   conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo   intervento.

Come si è già chiarito   precedentemente (v. paragrafo III) le finalità dell'assemblea sono stabilite   dalla Legge (art. 43, comma 1, D.P.R. 416). Il preside, ricevuto l'ordine del   giorno dell'assemblea, verificherà che esso risponda alle finalità previste   dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità della   richiesta di convocazione, come da paragrafo III della presente   circolare.

VIII.-   Articolazione dell'assemblea di istituto in assemblee di classi   parallele

L'art. 43 del D.P.R. 416   prevede che, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei   locali, l'assemblea di istituto possa articolarsi in assemblea di classi   parallele.

La richiesta di   articolare l'assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere   presentata contestualmente alla presentazione, al preside, dell'ordine del   giorno e della data dell'assemblea: l'articolazione dell'assemblea in classi   parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a quella   di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la   conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono   all'assemblea di istituto e che vengono chiarite con la presente   circolare.

IX.-   Assemblee studentesche di classe

L'assemblea di classe,   prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:

- una volta al mese, se   l'assemblea si svolga durante le ore di lezione, nel limite di due ore di   lezione di una giornata;

- per una seconda volta   al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente   alla disponibilità di locali.

L'assemblea di classe non   può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo   nel mese conclusivo delle lezioni.

Pur nell'assenza di una   specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà   dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio   regolamento.

La Legge non stabilisce   quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di   classe, a differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di istituto.   E', pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente   agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso un   proprio comitato).

In rapporto alla prevista   sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia   preventivamente comunicata al preside, unitamente all'ordine del   giorno.

Si applica anche   all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R.   416 relativo al diritto del preside - o di un suo delegato - e degli insegnanti   di assistere all'assemblea. Si rinvia, in materia, alle istruzioni contenute nel   precedente paragrafo VI, n. 2 relativamente all'assemblea di   istituto.

Per l'assemblea mensile   da tenersi nei locali dell'istituto fuori dell'orario delle lezioni vale quanto   già precisato per l'assemblea di istituto (v. paragrafo IV).

Circa il potere di   intervento del preside, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di   istituto.

X.-   Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo

L'art. 43 - penultimo   comma - prevede che le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto -   possano essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di   seminario e per lavori di gruppo.

E' opportuno rilevare che   la scelta circa l'utilizzazione di tali ore (se per le assemblee o per le   attività qui in esame o per lavori di gruppo) spetta agli studenti.

Anche l'organizzazione di   tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti.

Il preside agevolerà   l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo   ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto,   locali e materiale.

Anche per le attività e i   lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò   che riguarda il potere di intervento del preside, quanto già precisato per   l'assemblea di istituto; lo stesso si dica per il diritto degli insegnanti e del   preside - o di un suo delegato - di assistervi.

XI.-   Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli   scolastici

Alcune scuole non   dispongono, per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente   capienti.

In tali ipotesi - e   sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele -   potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali   di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla   Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

Relativamente ai locali   di cui altre scuole consentono l'uso, si fa presente che in materia deve essere   osservato il principio generale stabilito dall'art. 12, comma 3, della Legge 4   agosto 1977 n. 517. Pertanto, previa deliberazione del competente consiglio di   istituto, svincolata dai criteri generali stabiliti dai consigli scolastici   distrettuali o provinciali (trattandosi di fattispecie non rientrante nella   previsione dei primi due commi del citato art. 12) l'autorizzazione sarà   comunicata dal preside della scuola che dispone dei locali al preside della   scuola che deve tenere l'assemblea studentesca. L'autorizzazione deve   contestualmente contenere le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità   in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del   patrimonio.

Le responsabilità e i   poteri di intervento del preside, previsti dalle disposizioni di Legge in   rapporto allo svolgimento dell'assemblea studentesca sono ovviamente da   riferirsi al preside della scuola di appartenenza degli studenti che si   riuniscono in assemblea.

In relazione al previsto   obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell'assemblea (v.   paragrafo, III della presente circolare) si chiarisce che non sussiste obbligo   per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.

XII.-   Comitato studentesco

Il comitato studentesco   di istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416, è   espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti   espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di   istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei   partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli   dall'assemblea studentesca di istituto e dai rappresentanti degli studenti nei   consigli di classe.

Non sono però applicabili   a tale comitato le particolari agevolazioni che la Legge prevede per le   assemblee studentesche di classe o di istituto: cioè la possibilità di svolgere   dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e di organizzare   dibattiti con la partecipazione di esperti.

Tuttavia, e   compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di   funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere   generale del consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso   di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi   fuori dell'orario delle lezioni.

Clicca qui per tornare all'inizio della   pagina

XIII.-   Cessazione di efficacia di istruzioni precedenti

La presente circolare   sostituisce tutte le disposizioni impartite precedentemente in relazione a   quesiti singoli di volta in volta prospettati al Ministero.