Errore
  • Errore nel caricamento dei dati del feed

Collegio Docenti

È, assieme al  Consiglio d'Istituto, uno dei due più importanti organi collegiali della  scuola, responsabile, dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle  particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni  del consiglio di istituto. Se, infatti, il consiglio di istituto ha competenza  in materia economica (approvazione del bilancio preventivo e del conto  consuntivo) e sui criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per  l'organizzazione generale del servizio scolastico, il collegio dei docenti ha  l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e  all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle  attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e  didattica. Alle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 7 del T.U. n. 297/1994  si sono aggiunte molte altre prerogative, distintamente indicate nell'elenco  che segue. Al collegio dei docenti competono:

  • l'elaborazione del Piano dell'offerta  formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del d.P.R. 08.03.1999, n. 275;
  • le  deliberazioni su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi  d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento  disciplinare; iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di  lavoratori stranieri; innovazioni sperimentali di autonomia relative agli  aspetti didattici dell'organizzazione scolastica. a norma dell'art. 2, co. 1,  d.m. 29.05.1999, n. 251, modificato dal d.m. 19.07.1999, n. 178; piano annuale  delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del ccni  31.08.1999;
  • la  scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2 o.m. n.  134/2000);
  • l'adozione  dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e  scelta dei sussidi didattici;
  • l'approvazione,  quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma  2, d.P.R. 08.03.1999, n. 275);
  • la  valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
  • le  proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario di  lezioni;
  • lo  studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare  comportamento degli alunni, in collaborazione con gli specialisti;
  • i pareri  sulla sospensione dal servizio di docenti;
  • i  pareri su iniziative per l'educazione alla salute e contro le  tossicodipendenze;
  • l'esercizio  delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di  istituto (art. 1 o.m. n. 277/1998);
  • l'elezione  dei propri rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
  • l'elezione  dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli  insegnanti;
  • l'identificazione  e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 del ccnl  26.05.1999 e dell'art. 37 del ccni 31.08.1999;
  • la  valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle  zone a rischio (art. 4, comma 12, ccni 31.08.1999).

La c.m. n. 205/2000 ha precisato che al collegio docenti non spettano più  competenze "gestionali" in senso stretto, ma solo quelle  riferibili a compiti connessi all'attività educativo-didattica.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo  o nell'istituto, ed è presieduto dal capo di istituto; uno dei collaboratori  del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi partecipano  anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché  i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle  classi in cui operano. Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie  superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate,  viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le  scuole presenti nella nuova istituzione.
Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga  necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque,  una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la validità delle adunanze è  necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono  adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del  presidente).
L'attribuzione dell'autonomia accresce i compiti e l'importanza di questo  organo collegiale, di cui, per altro, è previsto un adeguato riordinamento da  disegni di legge di riforma in attesa dell'esame del Parlamento.